Comitato genitori

Il Comitato Genitori di una scuola non è un organo collegiale, ma è comunque riconosciuto dalla normativa vigente:
Art.15 comma 2 del D.lgs. 297/94 - Testo Unico D.lgs. 297/94 - Testo Unico:" I rappresentanti dei genitori nei consigli di intersezione, di interclasse o di classe possono esprimere un comitato dei genitori del circolo o dell'istituto"

Il Regolamento dell'Autonomia Scolastica DPR 275/99 Art. 3 comma 3 - stabilisce inoltre che il CdG ha la possibilità di esprimere proposte e pareri di cui il Collegio Docenti e il Consiglio d'Istituto devono tenere conto ai fini della messa a punto del P.T.O.F. e dei progetti di sperimentazione.
"Il Piano dell'offerta formativa è elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi generali per le attività della scuola e delle scelte generali di gestione e di amministrazione definiti dal consiglio di circolo o di istituto, tenuto conto delle proposte e dei pareri formulati dagli organismi e dalle associazioni anche di fatto dei genitori..." Il Comitato dei Genitori è quindi considerato un'Associazione di fatto: le sue prerogative ed i suoi limiti sono quelli definiti dal Codice Civile per le Associazioni di Fatto